Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge riconosce e tutela la libertà artistica delle bande musicali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, in considerazione del loro valore sociale, culturale e formativo, nonché come espressioni delle comunità locali, promovendone, altresì, lo sviluppo, nel rispetto della loro autonomia.